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archivio > Archivio sulla sinistra>Forza - Successo - Diritto (Battaglia comunista, n. 10, 18 - 31 maggio 1950)

aggiornato al: 22/06/2009

Battaglia comunista, n. 10, 1950

Magnifico questo articolo; bene l'anonimato ma il nome dell'autore fa capolino da ogni frase e da ogni rigo.

Buona lettura!

 

Forza - Successo - Diritto

 

Ha destato molto interesse la tesi sostenuta in difesa di Graziani da Francesco Carnelutti, papà del diritto italiano. Questi papà ci seguono, egualmente ossequiati dal mondo borghese in fase fascista e in fase democratica: Einaudi nell'economia, Croce nella filosofia, Carnelutti nel giure. Sbagliarono a morire Marconi papà della scienza, D'Annunzio della poesia; morì controtempo Mascagni papà della musica; vedemmo la bara uscire dal Plaza a Roma; nessuno dei  milioni che si spellavano e si spellano le mani in teatro osò mostrarsi: fifoni come i milioni di moschettieri e militi che il 25 luglio non trovarono una sola cartuccia.

 I due stati italiani nel Nord e nel Sud, dopo l'8 settembre 1943 erano ambedue stati  «di fatto» e non «di diritto», non atti a fondare diritto. Fino all'8 settembre 1943 era giusto anche nel Sud [dare] addosso ad un inglese o americano che toccasse l'italo suolo e collaborare col tedesco - solo dopo il gennaio 1948, data della nuova costituzione, prende figura «giuridica» piena la punizione a chi collabori con un nemico a cui lo stato abbia dichiarata la guerra. Non era quindi in tali condizioni chi tra il settembre '43 e l'aprile '45 sparava sugli angloamericani e collaborava coi tedeschi mentre l'altra mezza Italia aveva rovesciata la guerra.

La tesi Carnelutti oltre che nelle sottigliezze di diritto sta in chiari termini storici, e la prendiamo dai quotidiani non avendo di meglio: «Non vi è nessun dubbio che i due governi erano due espressioni rivoluzionarie e poichè la rivoluzione è fonte di diritto, solo se coronata dal successo, è chiaro che tutte le leggi emanate da quei governi in quel momento non possono avere una efficacia giuridica». Oppure «Una rivoluzione rappresenta sempre una frattura del diritto vigente perché importa una trasformazione del diritto. La rivoluzione in tanto produce diritto in quanto ha successo, cioè in quanto viene a trasformare in concreti ordinamenti i suoi postulati».

Il concetto è stato ribadito in maniera più palpabile col dire: se i tedeschi avessero vinto, cosa che a Graziani doveva sembrare non esclusa, lo Stato di Salò avrebbe ripresa tutta l'Italia e fatta una costituzione «legale» fascista. In tal caso non avrebbe giuridicamente avuto ragione di condannare, poniamo, oggi un Badoglio, in virtù di leggi eccezionali emanate quando giustiziò Ciano e compagni.

In ultima istanza decide il successo della forza armata. Tesi rivoluzionaria, di cui si andrebbe grati ai Carnelutti, poiché ammette che non vale un soldo ogni giustificazione idealistica o naturalistica dell'immanenza del presente regime borghese coi suoi istituti democratici, equilibratori pretesi delle forze politiche in una perenne giostra pacifica ed incruenta, tesi quindi che a noi marxisti sta molto a cuore. E va bene. Ma l'arbitrio che avrebbe deciso se criminale è Graziani o Badoglio, Rommel o Montgomery, è la rivoluzione o la guerra? La guerra civile o quella degli Stati? Accetterebbe in sede di scienza Carnelutti questa versione della sua tesi: la legittimità delle forme statali nei paesi minori discende dal prevalere della forza dei più grandi stati in contesa militare nel campo mondiale? In ogni stato minore ognuno può fare il suo comodo quando due fazioni si schierano per due opposti gruppi mondiali in lotta? Comodo si capisce in astratto, perché in concreto avviene scambio di fraterne mitragliate, e ognuno gioca la pelle sul vincitore che ha puntato.

Che il successo decida nella guerra rivoluzionaria interna, e il diritto sia un suo pallido satellite e caudatario, lo sappiamo da tempo e ai marxisti dovrebbe insegnare a fare meno abuso del termine di criminalità nella lotta politica, del macchinario di processi, tribunali e sentenze, sia pure «di popolo» o «di classe».

Già disse Robespierre che era una cosa inutile il processo a Luigi e la sua condanna: la rivoluzione lo aveva già condannato. Varrebbe la pena di citar tutto il discorso del 3 dicembre 1792: voi, egli grida alla convenzione rivoluzionaria, non siete e non potete essere un tribunale, ma degli uomini di stato! Voi confondente le regole del diritto privato e punitivo con quelle del diritto delle genti! La forma potrebbe incantare, ma la impostazione storica è potente: il processo del re è l'insurrezione... I popoli non pronunciano sentenza, ma lanciano folgori, non condannano i re ma li ripiombano nel nulla!

L'odierna mania di presentare ogni colpo agli avversari colla retorica di una infamazione morale, di un atto di giustizia universale, di una applicazione di principi comuni a tutti gli uomini, tanto è nei mezzi truculenta e sanguinaria, tanto è negli effetti bassamente conformista, codina e conservatrice nelle masse di istinti di servilità e di timoratezza.

La tesi Carnelutti non ha dunque nulla di nuovo per i marxisti conseguenti e la troviamo in un modesto memoriale difensivo dei comunisti nel processo di Roma 1923. Riportiamo un brano di quel documento, successivo alla esposizione della rivendicata base programmatica rivoluzionaria del partito.

«Quando maturi una situazione storica che comporti l'attacco aperto ed extralegale ai poteri dello Stato, già i fatti in cui si concreta il movimento si mettono fuori dalla portata di azioni e sanzioni giudiziarie. In tale periodo, per la debolezza del regime, tace il diritto scritto nelle sue applicazioni politiche, e cede il passo ai coefficienti brutali della forza e del successo. Ed infatti prima dell'ottobre 1922 nessun procedimento giudiziario è stato intentato al partito fascista, che notoriamente concertava e stabiliva di prendere con le armi il potere, ricevuto poi per un compromesso, attraverso il quale e dopo il quale la dottrina e la lettera della vigente legislazione sono state reiteratamente lacerate. Il che è una constatazione da parte di chi scrive, e non una difesa teoretica del sistema legislativo in vigore. Questo argomento significa che se il partito comunista prepara un movimento contro i poteri dello Stato, ciò avviene sotto certe ipotesi da cui discende anche la conseguenza che non si aprirà in tale periodo nessun processo contro i suoi dirigenti.

«La storia insegna ed ammonisce che la prevenzione contro i moti rivoluzionari si realizza,  non coi codici applicabili ai reati comuni ma con misure e leggi di eccezione, che perseguono quanto la legge comune tollera e consente in materia di attività politica dei cittadini. Se, per scongiurare un movimento rivoluzionario, si attendesse di raccogliere prima gli estremi della prova del complotto, obiettivamente parlando, si agirebbe in modo troppo lento, per il disarmo di un avversario alla vigilia dell'azione. Non è un  paradosso concludere che,se c'è il processo, il complotto non c'è».

Il cosiddetto complotto o vede i rivoluzionari cadere sui campi della guerra civile senza altro verdetto che i proiettili, o li vede scambiati di posto da vittime ad esecutori. Scambiarsi da imputati a giudici togati è fare della rivoluzione una commedia.

I due stati del Nord e del Sud entrambi vivevano in una frattura del diritto, secondo Carnelutti. Secondo i mussoliniani era quello di Salò che a buon diritto continuava la guerra legale dell'Italia dichiarata a Roma nel '40 e traditori erano gli altri. Secondo gli antifascisti 1944 era a Salerno che continuava il vero potere, rimasto depositato da Roma nelle mani del re in fuga. Venuta la ineffabile repubblica e la claudicante costituzione tutto avrebbe dovuto andare a posto. Ma che: l'opposizione carnelutteggia poiché le piace insinuare che, se la repubblica colla maggioranza legale partecipasse alla guerra cogli occidentali, ogni cittadino potrebbe e dovrebbe collaborare col nemico ufficiale di Oriente.

La tesi Carnelutti ripete una posizione di coerente marxismo rivoluzionario in questo solo senso: il partito proletario avrebbe dovuto considerare governi di fatto quelli 1944 del Nord e del Sud per condurre contro entrambi un'azione di classe non diretta da agenti di nessuno degli stati maggiori belligeranti, avrebbe dovuto considerare suicidio lo scendere a discriminare tra i due il legittimo e l'illegittimo. Governo di fatto è quello della classe capitalista dominante, la Costituzione e la scienza giuridica ufficiale gli possono dare tutti i crismi che vogliono, compito del partito comunista è di abbatterne il potere appena il rapporto di forza lo consenta e quale che sia il rapporto di diritto: Nitti 1919, Mussolini 1924, esarchia 1944, triarchia 1946, o monopretia 1948!

 

 

Battaglia comunista, n. 10, 18 - 31 maggio 1950